Legge di Bilancio – Agevolazioni fiscali e di immobili

Misure per il sostegno al credito delle imprese (art. 1 co. 53-61)

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

Viene prorogata al 30.06.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, ma con alcuni ridimensionamenti:
• dal 01.04.2022 la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum
• dal 01.01.2022 la garanzia è ridotta all’80% per operazioni fino a € 30mila e dal 01.04.2022 il rilascio della garanzia sarà subordinato al pagamento di una commissione.

Inoltre, è prorogata al 30.06.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a € 30mila in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Dal 01.07.2022 al 31.12.2022 il Fondo opererà come segue:
• l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 5 milioni
• la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo)
• le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata fino al 30.06.2022 l’operatività della Garanzia SACE.

Garanzia green

Viene stabilito che sarà la Legge di Bilancio a fissare i limiti di impegno di risorse da destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del c.d. green new deal (art. 64 del DL 76/2020).

Nuova Sabatini

Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” (art. 1 co. 47-48) e contemporaneamente viene previsto che il contributo statale sarà erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a € 200.000.


Microcredito

Viene parzialmente innovata la disciplina del microcredito elevando da € 40.000 a 75.000 l’importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità (art. 1 co. 914).
Inoltre, agli intermediari di microcredito viene permesso di concedere finanziamenti fino a € 100.000 alle Srl, anche senza l’obbligo di assistenza di garanzie reali.

Imprenditori agricoli colpiti da calamità

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali (art. 6 DL 102/2004), non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli (art. 1 co. 988).

Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Viene integrato il Codice Civile con l’aggiunta dell’art. 1677-bis: se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili (art. 1 co. 819).

Novità in tema di IVA

Tra le principali novità della Legge di Bilancio 2022 in materia di IVA troviamo la riduzione dell’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili che dal 1° gennaio 2022 passa dal 22 al 10% (art. 1 co. 13).
È stata inoltre prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA introdotte dal Decreto Legge 146/2021 applicabili, fra l’altro, agli enti del Terzo settore (art. 1 co. 683).
Si ricorda che il DL 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell’IVA con modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerate aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA (comma 15-quater).
Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi annuali, non superiori a € 65.000 (comma 15-quinquies).
Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell’IVA (comma 15-sexies).
È inoltre prevista una riduzione della misura dell’accisa sulla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti (art. 1 co. 985-987). La riduzione si applica in misura pari al 20, 30 o 50% a seconda della produzione annua. Rimodulata, inoltre, la misura dell’accisa.

Sostituzione Patent Box con “super deduzione” costi di ricerca e sviluppo

Dopo il primo intervento operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.
Viene anche eliminato il termine del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale, modificando così la decorrenza delle nuove previsioni.
I beni ai quali è limitata l’agevolazione sono:
• software protetto da copyright
• brevetti industriali
• disegni e modelli
 ( su https://it.andersen.com/category/approfondimenti/tax/ 14/01/2022)

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