La direttiva NPE e le sue possibili conseguenze organizzative e di mercato

Entro il 29 dicembre, gli Stati membri UE avrebbero dovuto trasporre la direttiva 2167/2021 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti bancari: ad oggi, solo sette – tra i quali Francia e Germania e non l’Italia – l’hanno fatto.

Per l’Italia si prevede una delega al Governo nel disegno di legge comunitaria, approvato alla Camera e orain corso di esame in commissione al Senato: vedremo quindi cosa deciderà ilGoverno, che dovrà fare in fretta visto chela direttiva andrà pienamente attuataentro il 29 giugno.

Si può comunque fare qualche ipotesi su quanto ci aspetta.
La direttiva, in estrema sintesi, consentirà a chiunque di acquistare crediti problematici dalle banche
(ed eventualmente da altri soggetti abilitati allaconcessione di fi nanziamenti, posto che il d.d.l. permette al Governo di estendere intutti o in parte a questi crediti il regime della direttiva). La stessa direttiva, percontro, consentirà solo a gestori di crediti vigilati di svolgere appuntol’attività di gestione degli stessi crediti, mentre oggi almeno in Italia è vero il contrario: l’acquisto è regolamentato e la gestione è in sostanza un’attività libera.

La direttiva, da una parte,liberalizza il mercato dei crediti bancari aprendolo ad investitori (gli ‘acquirenti’ nella direttiva) anche non qualificati. Detto questo, è vero simile che le grandi operazioni restino appannaggio degli attori che già conosciamo e difficilmente si vedrà il piccolo risparmiatore andare in banca a comprare crediti deteriorati per recuperarli; tuttavia, ad esempio family office o club deal
potrebbero trovare interessante investire in portafogli di dimensioni ridotte, poco o per nulla appetibili per i grandi player.

Potremmo quindi vedere maggiore competizione sui portafogli più piccoli.
Dall’altra parte, la direttiva sottopone l’attività dei soggetti che riscuotono NPE, rinegoziano NPE, gestiscono reclami relativi a NPE o forniscono informazioni rispettoa NPE (i ‘gestori di crediti’) ad autorizzazione e vigilanza e a regole dicomportamento ben definite.
Per ottenere l’autorizzazione, anzitutto, i membri dell’organo amministrativo del gestore di crediti dovranno godere di buona reputazione e dimostrare esperienze e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile: in particolare, secondo le linee guida EBA, dovranno dimostrareconoscenze ed esperienze sotto i profili, tra gli altri, di tecnica bancaria,contabile, manageriale, legale, di compliance e di risk management.
I detentori di partecipazioni qualifi cate nel gestore dovranno pure godere di buona reputazione.
Il gestore, poi, dovrà dotarsi di dispositivi di governo societario e presidi dicontrollo interno, quali
procedure contabili, di risk management, per ilrispetto dei diritti dei debitori e dei creditori, per la tutela dei dati personali, per la gestione dei reclami e antiriciclaggio, oltre a una politica per il trattamento del debitore.
Infine, il Governo potrà esigere che il gestore di crediti nominato si faccia carico anome dell’acquirente degli adempimenti relativi alla centrale rischi, attività che richiede una certa organizzazione.
Ottenuta l’autorizzazione, il gestore dovrà mantenere questi requisiti e ci penserà l’autorità di vigilanza (che ipotizziamo sarà Banca d’Italia) a verificare che siano sempre osservati. Soddisfare questi requisiti, inoltre, consentirà ai gestori di prestare i loro servizi in tutti gli Stati membri UE, pur con qualche onere aggiuntivo da soddisfare in ciascun paese.
La direttiva, peraltro,non si applica a banche, GEFIA (quindi SGR in Italia) e intermediari di credito al consumo (e.g., gli intermediari ex art. 106 TUB): in altre parole, queste tre categorie di operatori potranno acquistare crediti problematici e continuare a gestirli in proprio, senza rivolgersi a un gestore di crediti.
Due sono, invece, le categorie che la trasposizione della direttiva potrebbe investire: gli avvocati e le società con licenza per il recupero dei crediti ex art. 115 TULPS.
Quanto agli avvocati, la direttiva consente agli Stati membri diesonerare dalla sua applicazione notai, ufficiali giudiziari e avvocati, che hanno senza dubbioun ruolo importante nel mercato del recupero dei crediti. Peraltro, immaginiamo che il Governo eserciterà la delega esonerando dall’applicazione della direttiva i circa240.000 avvocati italiani, oltre che notai e uffi ciali giudiziari.
Chi invece potrà avere conseguenze più signifi cative sono le società ex art. 115 TULPS
. La direttiva introduce infatti, come abbiamo visto sopra, requisiti molto più stringenti
di quelli stabiliti dal TULPS per il rilascio della licenza del questore.Nel complesso non è nulla di impossibile, tuttavia le società ex art. 115 TULPS vanno da realtà che fatturano più di 150.000.000 euro l’anno a imprese familiari o addirittura individuali.
Se le realtà di dimensioni grandi e medie non avranno difficoltà ad adeguarsi, gli operatori di taglia ridotta dovranno fare qualche sforzo. Qualcuno potrebbe uscire dal mercato degli NPE. Qualcuno potrebbe convertirsi in “fornitore di servizi di gestionedei crediti”, ossia di diventare subfornitore di un gestore autorizzato, ciò che sarebbe consentito dalla direttiva. Altri potrebbero, infine,aggregarsi
per mettere afattor comune organizzazione, esperienze e book of business in modo da poter affrontare gli oneri imposti dalla direttiva e perseguire le nuove opportunità offerte dalla stessa.


*A cura di Christian Busca, Partner, Studio Legale Tributario EY

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