La cessione del credito non incide sulla determinazione del giudice competente e sulla giurisdizione

I criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1215/2012, ai fini dell’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente all’interno dell’Unione Europea, devono essere rispettati anche quando davanti al giudice successivamente adito abbia agito la cessionaria del credito deducendo in giudizio una obbligazione derivante dal contratto concluso tra il cedente e il terzo committente e per il quale pende un giudizio avanti ad un’altra autorità giurisdizionale dell’Unione Europea (nel caso di specie il Regno Unito).
Così si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione adite con ricorso per regolamento di giurisdizione in una vicenda in cui la società Alfa  aveva, nel giudizio pendente avanti al Giudice italiano instaurato dalla cessionaria del credito Gamma, eccepito, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento n. 1215/2012, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice inglese, avanti al quale pendeva un procedimento precedentemente instaurato dalla medesima Alfa nel quale, tuttavia, Gamma non aveva ricoperto il ruolo di parte processuale.

La Suprema Corte, dunque, nell’esaminare l’eccezione della controricorrente Gamma che escludeva la sussistenza della litispendenza  evidenziando anche la sua natura di cessionaria del credito, ha ribadito che, in virtù del c.d. criterio di collegamento in materia contrattuale di cui all’art. 7 n. 1 del Regolamento UE, una persona può essere convenuta in uno Stato membro diverso da quello del proprio domicilio, se l’autorità giurisdizionale adita è quella del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio (nel caso di specie in Gran Bretagna).

Il criterio di collegamento di cui all’art. 7 del regolamento UE, pertanto, deve intendersi applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverta tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale originario, a proporre nei confronti delle parti del contratto, un’azione che tragga comunque origine dal contratto stesso.
La Corte, in conclusione, richiamando un principio più volte chiarito dalla Corte di Giustizia UE – secondo il quale una cessione del credito non può incidere sulla determinazione del giudice competente -, ha affermato l’identità della posizione del cessionario del credito rispetto a quella del creditore cedente accertando, nel caso di specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice inglese.

– La Suprema Corte ha chiarito l’applicabilità nel caso de quo del Regolamenti UE in ragione del fatto che il giudizio avanti al giudice italiano era stato introdotto prima dell’operatività dell’accordo di recesso concluso tra l’Unione Europea e il Regno Unito.
– La società Alfa aveva concluso con la Società Beta un contratto avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di una cucina industriale presso la propria sede in Gran Bretagna.

– Gamma escludeva la litispendenza in quanto nel giudizio davanti alla Corte inglese non aveva assunto il ruolo di parte e, quindi, a suo giudizio non sussisterebbe l’identità soggettiva tra le due cause.

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